No, ma a certe condizioni.
Deve trattarsi di conferimenti di TFR eseguiti nel corso del rapporto di lavoro, prima del pensionamento, e anteriormente alla proposizione della domanda di divorzio.
Le eventuali prestazioni di previdenza complementare maturate su quei conferimenti, però, possono rilevare per la quantificazione o revisione dell’assegno divorzile.