Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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Affidamento condiviso, collocamento alternato e mantenimento diretto nei procedimenti con allegazioni di violenza: provvedimenti provvisori (art. 473 bis 22)

Trib. Roma, 09 ottobre 2025, n. 13575

Il caso: la moglie richiede l’affido esclusivo del figlio di cinque anni denunciando violenza psicologica (a volte fisica) fermamente contestata dal marito; i coniugi vivono separati di fatto da circa un anno, pur coabitando nella stessa casa.

Dice il tribunale: è disposto in via provvisoria l’affidamento condiviso con parental sharing: i genitori si alterneranno settimanalmente nella casa familiare per preservare al figlio la continuità delle sue abitudini di vita. Per tali ragioni la casa non va assegnata. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio.

Riservati altri provvedimenti istruttori, è necessario un approfondimento tecnico (CTU) e la nomina del curatore speciale.

La motivazione: la conflittualità è elevata e può nuocere al figlio (come risulta dalle relazioni del Servizio), ma al momento non risultano provate condotte violente o pregiudizievoli tali da giustificare un affidamento esclusivo.

Entrambi i genitori sono ritenuti capaci di cura e accudimento come dimostrato dalle allegate abitudini di vita e suddivisione dei compiti.

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