Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Permane l’assegnazione della casa familiare quando la figlia maggiorenne con disabilità non convive stabilmente con la madre?

Cass. civ. Sez. I, 18 agosto 2025, n. 23443

No.

Il caso: è impugnata la decisione della Corte di appello che confermava l’assegnazione della casa coniugale alla madre, pur in assenza di stabile convivenza con la figlia maggiorenne con disabilità (collocata in struttura), per garantirle una futura disponibilità dell’abitazione.

La motivazione della Corte:

  • ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano le stesse regole previste per i minori (escluse quelle sull’affidamento) anche in tema di casa familiare (art. 473 bis 9 c.p.c.);

  • la convivenza, ai fini dell’assegnazione, implica la stabile dimora del figlio presso la casa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi;

  • ciò che conta è l’attualità della funzione della casa come “habitat domestico” del figlio, non l’eventualità di un ritorno futuro.

L’esito: accolto il primo motivo di ricorso ed enunciazione del seguente principio,

«In tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di disabilità grave, l’assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità̀, senza che abbiano rilievo possibili future sistemazioni».

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