Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Assegno di divorzio, niente automatismi nemmeno dopo 30 anni di matrimonio.
I punti della decisione della Corte.

Cass. civ. Sez. I, 30 novembre 2025, n. 31220
  1. Nessun sacrificio professionale dimostrato

La moglie ha sempre lavorato part-time prima e dopo il matrimonio, e ha mantenuto quella scelta anche quando i figli erano già indipendenti. Il maggior reddito del marito deriva dalla sua diversa formazione (medico) e non da sacrifici dell’altro coniuge.

 

  1. Funzione compensativa: serve la prova di opportunità mancate

Per attivare la funzione perequativo-compensativa occorre che il richiedente dimostri concrete “aspettative professionali sacrificate”. Solo allora il divario reddituale può dirsi causato da quella rinuncia e meritevole di riequilibrio.

 

  1. L’apporto economico della moglie è già stato riconosciuto

Il contributo della moglie, rilevante soprattutto nei primi anni, risulta pienamente riconosciuto nel patrimonio consistente ottenuto dopo la separazione.

 

  1. Nessun diritto alla parificazione economica

Il riconoscimento dell’apporto familiare non comporta in ogni caso la parificazione dei livelli economici tra gli ex coniugi poiché l’assegno di divorzio non serve a equiparare patrimoni o redditi.

 

  1. Il patrimonio ricevuto esclude ulteriori riconoscimenti

L’assegno di divorzio sarebbe stato giustificato solo se la moglie non avesse già ricevuto, con la separazione, un consistente riconoscimento patrimoniale stimato in oltre mezzo milione di euro. È irrilevante che abbia poi scelto di usare parte di quella somma per aiutare un figlio nell’acquisto di un immobile.

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