Si, ai sensi dell’art. 473 bis. 36 c.p.c..
Esso presuppone la sola esistenza di un credito liquido ed esigibile.
Funziona da coazione psicologica spingendo il debitore al pagamento dei futuri obblighi di mantenimento attraverso il vincolo a tempo indeterminato che impone sui suoi beni.
Non garantisce i crediti già maturati per i quali si procede con l’esecuzione forzata.