Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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È costituzionalmente irragionevole negare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero prima della legge sulle unioni civili.

Corte cost., 25 febbraio 2026, n. 91
Dichiara per violazione dell’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito.

In presenza di una scelta legislativa vòlta a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità. 

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