Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Le dichiarazioni rese dalla vittima di maltrattamenti e (solo) verbalizzate dalla polizia giudiziaria, sono utilizzabili?
Dopo la fine della convivenza si configura comunque il reato di maltrattamenti?

Cass. pen., Sez. VI, 17 aprile 2026, n. 14172

No, non sono utilizzabili poiché le dichiarazioni provengono da “persona vulnerabile” e devono essere documentate con registrazione audiovisiva o fonografica.

Non è configurabile il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. per i fatti successivi alla cessazione della convivenza, ma, al più, il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p..


Il caso

In tribunale per il riesame: rigetto

Il ricorrente rileva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa verbalizzate dalla polizia giudiziaria, ma non audio e video registrate in tal modo non potendo verificare se la dichiarante potesse non essere considerata soggetto in condizione di particolare vulnerabilità.

Contesta inoltre l’insussistenza del delitto di maltrattamenti nel periodo successivo alla fine del rapporto di convivenza tra le parti.

Dice la Corte di Cassazione: accoglimento

La nozione di vittima vulnerabile si è arricchita di significato nel corso del tempo includendo non solo il minore, il soggetto affetto da infermità mentale, ma anche le vittime di reati sessuali, di maltrattamenti, di violenza domestica, di mutilazioni genitali, di tratta e riduzione in schiavitù, di mafia e di terrorismo e di crimini efferati.

Le dichiarazioni della persona in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo contingente indisponibilità degli strumenti o particolari ragioni di urgenza.

La misura dell'audio registrazione è stata fortemente voluta dalla avvocatura per dare trasparenza all'atto d'indagine, per rendere intellegibile il contesto nel quale si svolge l'attività investigativa, per consentire la verifica dell’assenza di suggestioni o condizionamenti, per rafforzare il diritto di difesa.

Le modalità di raccolta delle dichiarazioni della persona vulnerabile costituiscono quindi una garanzia per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa non redatte con l'ausilio dello strumento audiovisivo.

Dopo la cessazione stabile della convivenza, non è configurabile il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., ma eventualmente quello di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.

La riforma introdotta dalla L. 2 dicembre 2025, n. 181 che estende il reato di maltrattamenti anche agli ex partner, purché legati da vincoli di filiazione, non ha efficacia retroattiva.

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