Le spese straordinarie sono di due tipi:
a) le spese destinate ai bisogni ordinari dei figli che, certe e prevedibili nel tempo, integrano l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
La spesa per la baby-sitter destinata ai bisogni ordinari del figlio, certa nel suo costante e prevedibile ripetersi, è spesa straordinaria destinata ad integrare l’assegno di mantenimento.
Includerla nell’assegno di mantenimento violerebbe il principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 316-bis c.c..
Poiché afferente all'organizzazione della vita familiare prima della separazione, non richiede preventiva autorizzazione ed è dunque azionabile in forza del titolo originario (se facilmente calcolabile con operazione aritmetica).