L’allontanamento di una bambina di otto anni dalla famiglia e la limitazione della responsabilità genitoriale erano stati disposti sulla base di sole dichiarazioni indirette di presunti maltrattamenti, rese a scuola a insegnanti non compiutamente identificati, e di relazioni dei servizi sociali.
La Cassazione annulla il provvedimento e chiarisce che:
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l’inadempimento dei doveri genitoriali deve essere di particolare importanza e deve aver arrecato o essere suscettibile di arrecare un grave pregiudizio al figlio
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la valutazione del giudice deve poggiare su fatti concreti e gli elementi indiziari devono essere gravi precisi e concordanti
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non può essere omesso l’ascolto diretto della minore, anche con l'ausilio di un ausiliario con competenze specifiche,
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il contraddittorio deve essere rispettato.