Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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Il marito che estingue un finanziamento cointestato ha diritto al rimborso della quota dell’ex moglie?

Trib. Isernia, 29 gennaio 2026

Il caso: durante il matrimonio sul conto corrente cointestato era stata concessa un'apertura di credito. Nelle more della separazione, il marito ha estinto per intero la linea di credito. Il Giudice di pace ha respinto la domanda di restituzione della quota di spettanza della moglie.

La decisione del tribunale (in sede di appello):

  • nel conto corrente cointestato gli intestatari sono considerati debitori solidali (art. 1854 c.c.);

  • il debitore in solido che paga l'intero debito ha diritto di regresso verso i condebitori (art. 1299 c.c.);

  • il pagamento effettuato da uno solo dei debitori in solido non esclude il regresso, specialmente nel conto cointestato a firme disgiunte, dove ciascun intestatario può operare autonomamente;

  • il regresso è escluso solo se il debito è stato contratto nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori

Il diritto di regresso del marito è stato riconosciuto e la moglie condannata al pagamento della quota di sua spettanza.

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