Nessun risarcimento è previsto dalla Curia né dal coniuge che rifiuta la trascrizione tardiva essendo a ciò necessario il comune consenso (art. 8, comma 1, sottocomma sesto, legge n. 121 del 1985).
Né in via analogica, è possibile richiedere il risarcimento danni ai sensi dell’art. 81 c.c. che tratta l’ingiustificato recesso dalla promessa di matrimonio: il ripensamento è legittimo poiché espressione del diritto di autodeterminazione e di libertà nella scelta di attribuire effetti civili al matrimonio religioso (che, in linea di principio, non scalfisce la volontà di mantenerlo in vita).