L'art. 570bis c.p. rivela una "connotazione di genere" in quanto il reato si consuma in un contesto domestico nel quale la moglie, poiché beneficiaria dell’assegno di mantenimento, si trova in una condizione di particolare vulnerabilità per dipendenza economica dal marito; come tale, è esposta al rischio di pressioni anche in relazione alla scelta di rimettere la querela presentata.
In questa prospettiva, l'omesso versamento del mantenimento si configura non già come un mero inadempimento civilistico, ma come la prosecuzione dell'esercizio di supremazia economica di un coniuge nei confronti dell'altro, per come accertata e misurata, proprio con la quantificazione dell'assegno, dal giudice civile.
Dunque, le condotte idonee a provocare una perdita economica riconducibile al genere rientrano nell'area del disvalore penalmente rilevante della violenza economica. Pertanto, deve essere ribadito che l'art. 570bis c.p. senza distinguere tra tipologie dell'assegno e soggetti beneficiari, è procedibile d'ufficio.