In caso di rigetto della domanda da parte dell’INPS, il coniuge separato può chiedere con urgenza la pensione di reversibilità ex art. 700 c.p.c..
È irrilevante la titolarità dell’assegno di mantenimento così come l’addebito della separazione.
Le circolari interne di un ente (185/2015 e successiva 19/2022) non hanno valore vincolante per il giudice, soprattutto se in contrasto con la giurisprudenza consolidata.