Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 473-bis.17 c.p.c., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Perché?

Corte cost., 13 ottobre 2025, n. 146

Con riferimento all’art. 24 Cost. (diritto di difesa):

  • il termine non inferiore a dieci giorni concesso all’attore garantisce la rapidità e la concentrazione del processo familiare senza rendere “impossibile o eccessivamente difficile” l’esercizio del diritto di difesa;

  • invero, l’attore è ben in grado di prevedere il tipo di reazione del convenuto anche in via riconvenzionale;

  • altresì la decadenza, collegata a questo termine, opera solo con riguardo ai diritti disponibili;

  • in ogni caso, opererebbe come norma di chiusura, l’art. 153, co.2 c.p.c. di rimessione in termini per causa non imputabile.

 Con riferimento all’art. 111 Cost. (giusto processo e parità delle armi):

  • ambo le parti dispongono degli stessi strumenti di tutela e hanno i medesimi poteri istruttori;

  • la differenza dei termini concessi (30 gg. per il convenuto e almeno 10 per l’attore) non crea asimmetria difensiva atteso che il convenuto è colto di sorpresa dall’iniziativa giudiziaria laddove, invece, l’attore gode di maggiore capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte tanto più̀ nell’ambito di un rito che ha un perimetro contenutistico alquanto limitato.

 Con riferimento all’art. 3 Cost. (uguaglianza):

  • non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto ai termini previsti negli altri riti (semplificato di cognizione e nel rito del lavoro) atteso che, la disciplina in questione riflette la precisa scelta del legislatore di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità dei rapporti familiari.

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