La reazione (o provocazione) della vittima alle vessazioni del compagno, con gesti prevalentemente difensivi, in un contesto di reciproca conflittualità, non vale di per sé a escludere il reato di maltrattamenti.
Esso è configurabile anche nel caso di reciprocità delle condotte, poiché l'art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.