Se i comportamenti non vengono contestati, si considerano ammessi (art. 115 c.p.c. co. 2).
Se si eccepisce la preesistenza della crisi serve la prova rigorosa per dimostrare che la stessa fosse già irreversibile.
Non conta la tolleranza rispetto a pregresse infedeltà: va valutata la successiva evoluzione del rapporto e, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà, la reazione della parte interessata.
L’addebito esclude il diritto al mantenimento.