Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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La Corte d’Appello conferma la sospensione genitoriale e l’allontanamento dei bambini dalla casa familiare.
Il controllo è solo sulle "macroscopiche ed evidenti anomalie"

Corte di Appello di L'Aquila, 16 dicembre 2025

I motivi di reclamo dei genitori

  1. Violazione del diritto all’assistenza linguistica” per avere una conoscenza solo elementare della lingua italiana insufficiente a comprendere pienamente gli atti

  2. Errato ed omesso travisamento delle circostanze allegate” sostenendo in sintesi che:

  • sotto il profilo sanitario i minori sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti eccetto le visite psichiatriche ritenute vessatorie ed opprimenti eventualmente subordinate ad una cauzione di € 50.000 per minore come scelta cautelativa di matrice anglosassone. Negano carenze vaccinali sebbene residuino richiami da effettuare;

  • sotto il profilo abitativo è stata depositata una relazione tecnica attestante l’assenza di pericoli strutturali alla casa e avviate le migliorie abitative richieste;

  • sotto il profilo dell’istruzione rivendicano la piena legittimità dell’istruzione parentale, documentata da nota del dirigente scolastico e dal superamento dell’esame di idoneità della figlia maggiore;

  • sotto il profilo della socializzazione escludono l’isolamento affermando che i minori hanno rapporti sia con adulti sia con i coetanei;

  • sotto il profilo della tutela della privacy ritengono l’esposizione televisiva priva di finalità strumentali o di pressione sull’autorità giudiziaria.

 

Le posizioni della curatrice speciale, della tutrice e del PM

La Curatrice Speciale ritiene i motivi del reclamo infondati pur evidenziando da parte dei genitori segnali di cambiamento:

  • volontà di aderire alle prescrizioni mediche;

  • avvio delle opere di messa in sicurezza della casa e trasferimento temporaneo in un'altra abitazione in comodato d'uso gratuito;

  • chiaro rifiuto a ulteriori partecipazioni mediatiche.

La valutazione definitiva di tali miglioramenti (con le dovute verifiche) è però rimessa alla competenza del primo giudice.

La Tutrice ritiene il provvedimento del TM "incensurabile e coerente con gli accertamenti effettuati" e con il superiore interesse dei minori rilevando che:

  • la prima visita pediatrica è avvenuta tardivamente e gli altri accertamenti si stanno completando in casa-famiglia;

  • la casa non era abitabile, la ristrutturazione non è ancora cominciata laddove l’attuale comodato è previsto per 3 mesi;

  • i minori non leggono né scrivono in italiano e in inglese;

  • i minori hanno contatti quasi esclusivi con adulti, insufficiente per costruzione identità autonoma.

Il Pubblico Ministero esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo, rilevando:

  • l’infondatezza del diritto all'assistenza linguistica,

  • il concreto pericolo per l’incolumità fisica e per il corretto sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori;

  • la necessità di tutela dei soggetti ancora incapaci di autodeterminarsi.

 

Le motivazioni del rigetto del reclamo dei genitori della Corte di appello

La Corte,  previa dichiarazione di ammissibilità del reclamo ha precisato che:

  • il controllo in sede di reclamo è limitato alla verifica di "macroscopiche ed evidenti anomalie" del provvedimento di primo grado, basandosi esclusivamente sui fatti e documentazione esistente al momento di tale decisione;

  • i fatti sopravvenuti devono essere sottoposti al vaglio del giudice del merito, come previsto dall’art. 473bis. 24, comma 2 ultimo periodo c.p.c. pur sussistendo (nell’ottica del corretto accertamento dei fatti) la possibilità per la Corte di acquisire sommarie informazioni;

  • il tutto coerentemente al disposto dell’art. 473-bis.23 c.p.c. che prevede che i provvedimenti temporanei ed urgenti possano essere revocati o modificati dal giudice che li ha adottati qualora emergano, nel corso del giudizio, fatti nuovi o nuovi accertamenti;

  • pertanto, i comportamenti migliorativi e gli sforzi di collaborazione dei genitori successivi all'ordinanza impugnata devono essere valutati solo in primo grado;

  • la sospensione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) è legittima anche in presenza di un mero pericolo di un danno per il minore;

  • il criterio guida è sempre il superiore interesse del minore e, il suo diritto di vivere nella propria famiglia può essere temporaneamente derogato se l'ambiente è inadeguato alla sua armoniosa crescita.

 

Rigetto del primo motivo (Violazione del diritto all'assistenza linguistica)

I genitori erano assistiti da un legale e avevano una conoscenza della lingua "sicuramente sufficiente" per l'esercizio delle prerogative difensive e per interloquire con gli operatori.

La mancata collaborazione agli interventi di sostegno è stata una "scelta del tutto consapevole".

 

Rigetto del secondo motivo (Errata valutazione dei fatti)

La Corte ha confermato l'esistenza delle criticità rilevate dal TM e i gravi rischi per la salute fisica e psichica dei minori.

Criticità Rilevata Riscontro della Corte
Condizioni Abitative Immobile carente delle condizioni minime di abitabilità e salubrità (specie per bambini in tenera età), privo di servizi igienici interni, impianti elettrici, idrici e termici.
Salute Mancato completato del ciclo vaccinale e rifiuto degli esami ematochimici e della visita neuropsichiatrica prescritti dalla pediatra, con richiesta di cauzione; una minore era affetta da una bronchite acuta non curata dai genitori.
Istruzione L'istruzione parentale, pur legittima in astratto, non ha garantito il risultato sostanziale; è risultato che la primogenita (8 anni) non sappia leggere e scrivere (né in italiano né in inglese).
Socializzazione I minori non potevano frequentare liberamente altri bambini, non avevano rapporti con i coetanei, con la scuola o altre agenzie educative convenzionali. Assenza di un confronto stabile con i pari, ritenuto imprescindibile per il loro sviluppo armonioso.
Violazione della Riservatezza La partecipazione dei minori a una trasmissione televisiva è stata confermata come una condotta "strumentale" e una grave violazione del diritto alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale dei figli, specie durante la pendenza di un procedimento de responsabilitate.

 

Esito: il reclamo è stato rigettato.

L'allontanamento e la sospensione della responsabilità genitoriale si sono resi necessari perché misure meno incisive (come l'affidamento al Servizio Sociale con poteri decisionali in campo sanitario) sono fallite per la mancata collaborazione dei genitori durante il lungo periodo di osservazione (circa un anno).

I comportamenti collaborativi dei genitori “con l’auspicio di un definitivo superamento del muro di diffidenza da loro precedentemente alzato avverso gli interventi e le offerte di sostegno” non rilevano nel reclamo e devono essere valutate dal giudice di merito nel procedimento di primo grado.

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