Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

Tutti i contenuti

Le nostre news sulle più rilevanti decisioni di merito e di legittimità.

Sospensione della responsabilità genitoriale e allontanamento dei minori dalla dimora familiare e loro collocamento in casa famiglia

Trib. per i Minorenni di L'Aquila, 13 novembre 2025

Il caso

Una famiglia con due minori accede al pronto soccorso per ingestione di funghi.

Il Servizio sociale segnala al TM “la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria; la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola”.

Il Pubblico Ministero Minorile (PMM) chiede la limitazione della responsabilità genitoriale con affido dei minori al Servizio anche al fine di individuare un diverso collocamento.

Provvedimenti indifferibili inaudita altera parte (poi confermati) (473 bis 15 c.p.c.)

Il TM dispone l’affidamento esclusivo al Servizio Sociale incaricandolo di:

  • effettuare una visita pediatrica per accertare lo stato di salute dei minori

  • valutare il miglior collocamento (comunità o famiglie) in assenza di una relazione tecnica positiva sulla sicurezza statica dell'immobile in cui la famiglia viveva

All’udienza (di conferma, modifica revoca), i genitori hanno riferito di aver garantito la regolare istruzione parentale e di disporre di altra abitazione completa di tutte le utenze impegnandosi per il futuro, a collaborare con il Servizio.

Motivazione

L’ordinanza di conferma del provvedimento indifferibile è fondata sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche e educative a carico dei minori. La situazione descritta nella relazione del Servizio e in quelle dei Carabinieri manifesta indizi di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riguardo all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi, conseguenti alla mancata frequentazione di istituti scolastici e all’isolamento in cui vivevano.

I provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473 bis 22 c.p.c.)

Il TM sospende la responsabilità genitoriale, ordina l’allontanamento dei minori dall’abitazione familiare e conferma il provvedimento di affidamento esclusivo al Servizio Sociale adottato in fase cautelare che deve regolamentare la frequentazione tra genitori e figli, con modalità idonee a prevenire il rischio di sottrazione. Nomina il tutore e detta le indicazioni per l’attuazione del provvedimento.

Il provvedimento viene comunicato alle autorità consolari di Regno Unito e Australia, ai sensi dell’art. 37, co. 2, Conv. Vienna 1963, per una possibile collaborazione nell’individuazione di familiari idonei a supplire alle carenze genitoriali.

Motivazione

Il TM rileva gravi violazioni dei diritti dei minori all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza:

  • i genitori non hanno inteso più avere incontri e colloqui con gli assistenti sociali

  • i genitori hanno poi rifiutato di partecipare alle attività di supporto alla genitorialità

  • i genitori hanno poi rifiutato gli accertamenti sanitari obbligatori che non sono stati compiuti

  • i genitori hanno dichiarato che consentiranno gli accertamenti richiesti della pediatra se verrà loro corrisposto un compenso di 50.000 euro per ogni minore

  • condizioni abitative ancora prive di elementi essenziali di sicurezza e agibilità

  • i genitori non hanno fornito la documentazione inerente all’insegnamento parentale.

  • esposizione televisiva dei minori in violazione del loro diritto alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale al fine di invocare “pressioni dell’opinione pubblica sull’esercizio della giurisdizione”.

  • grave pregiudizio educativo legato all’isolamento sociale dei bambini, con effetti negativi dimostrati dalla letteratura scientifica sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale

I minori sono stati ascoltati, ma l’esame andrà rinnovato con interprete e in condizioni idonee alla libera espressione.

Sphere dialog