Il documento prodotto denominato "conversazione con ChatGPT" non ha alcuna valenza probatoria: è da considerarsi tamquam non esset, neppure qualificabile come prova atipica, essendo priva di qualsivoglia utilità, vista altresì la mancanza del quesito proposto alla chatbot, ma anche della doverosa verifica dei riferimenti approntati da ChatGPT.
Dice il giudice: I chatbot, ad oggi, restano strumenti al servizio delle persone che intendano utilizzarli. Salvo che, in un futuro, le intelligenze artificiali raggiungano livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, non è ammissibile che le loro "risposte" assurgano a prova - nemmeno atipica - di un fumus di fondatezza della pretesa azionata in giudizio.