Il sistema della “pubblicità” dei fatti giuridici[1] è lo strumento che l'ordinamento appresta per rendere certi nei confronti dei terzi gli avvenimenti giuridici. A carico delle parti di un rapporto giuridico la legge pone l'obbligo di eseguire determinati oneri che producono l'effetto di dare pubblicità al rapporto giuridico. I mezzi di pubblicità legale sono predisposti, perciò, per rendere facilmente conoscibili determinati fatti o atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici.
L’ordinamento giuridico, tuttavia, non attribuisce una identica funzione a tutti i tipi esistenti di pubblicità dei fatti giuridici individuando effetti diversi in relazione ai quali si parla tradizionalmente di pubblicità notizia, di pubblicità dichiarativa e di pubblicità costitutiva volendo riferirsi con queste tre espressioni a diverse funzioni di tutela assolta dalla pubblicità.
Così, accanto alla funzione generica di informare – comune ai tre diversi tipi di pubblicità - la pubblicità ha in molti casi la funzione di dare conoscenza legale dei fatti per i quali è prevista, in modo tale che una volta effettuata la pubblicità nelle forme di legge, il fatto si considera conosciuto e nessuno può legittimamente ignorarlo, quand'anche non ne avesse avuto effettiva conoscenza (pubblicità notizia). Si tratta in questo caso della funzione più ovvia della pubblicità posta a tutela delle certezza dei rapporti giuridici. La pubblicità notizia si limita, perciò, a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini l'invalidità.
La trascrizione (degli atti di stato civile) è, appunto, uno dei mezzi più importanti di pubblicità notizia previsti dalla legge. Ne sono altri esempi le pubblicazioni matrimoniali (art. 93) e l’annotazione a margine dell’atto di nascita di provvedimenti sullo status.
In tutti questi casi l’atto pubblicizzato nel modo previsto ha piena validità senza che il terzo possa dichiarare di non averne avuto conoscenza. Ove l’atto non fosse pubblicizzato ha ugualmente valore ma sarà l’interessato che deve dimostrare che il terzo ne era comunque a conoscenza.
In altri casi (trascrizione immobiliare, annotazione delle convenzioni matrimoniali, registrazione dei contratti di convivenza, registro delle imprese) la funzione della pubblicità è quella, cosiddetta dichiarativa, di rendere opponibili determinati fatti solo se sono fatti oggetto di pubblicità. In queste ipotesi, quindi, lo strumento giuridico pubblicitario predisposto dall’ordinamento non ha lo scopo generico di assicurare la conoscibilità legale dell’atto (che quindi è sempre opponibile a tutti), ma proprio la sua opponibilità (cioè la possibilità di farlo valere nei confronti di determinati terzi). Il mancato assolvimento della pubblicità rende perciò l’atto inopponibile (nei confronti dei terzi o di taluni terzi), pur restando valido ed efficace. L’omissione della pubblicizzazione dell’atto, pertanto, in questi casi impedisce che il fatto possa produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
In altre ipotesi ancora (il più noto dei quali è l’iscrizione di ipoteca) la funzione della pubblicità è quella, chiamata costitutiva, di garantire l’esistenza in sé dell’atto, nel senso che senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti. Qui la pubblicità è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un vero e proprio obbligo ai fini dell'efficacia e della validità dell'atto.
La distinzione nelle tre forme tradizionali di pubblicità notizia, pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva è quindi sostanzialmente una distinzione degli effetti, che conseguono alla sua omissione. La mancanza della pubblicità notizia (per esempio determinata dall’assenza o dal ritardo dell’annotazione del divorzio nell’atto di matrimonio) non rende certo l’interessato ancora legato da vincolo matrimoniale e ove di tale omissione un terzo dovesse aver approfittato, consente all’interessato di provare che il terzo ne era comunque a conoscenza. La mancanza degli adempimenti di pubblicità dichiarativa (per esempio l’omissione della annotazione del fondo patrimoniale) rende l’atto inopponibile ai terzi. La mancanza di pubblicità costitutiva non fa acquistare alcuna rilevanza all’atto realizzato senza l’adempimento prescritto.
[1] cfr la voce PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI