ABUSI E SFRUTTAMENTO MINORI
Legge n. 112 del 3 maggio 2004
“Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”.
Legge n. 112 del 3 maggio 2004
"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordinario n. 82
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale,
regionale e locale, e lo adegua all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione
e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed
INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di
programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l’insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati
da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione
televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a
programmi sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti
radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine
informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in
onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi
agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su
frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che
è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei
relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce,
attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi
numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2), della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio
protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa
quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione;
cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore
radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria,
secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all’ambito
locale;
l) «ambito locale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori
a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è
denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione
«ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o
provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell’Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a
Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da
uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o
più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo
totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più
Stati membri dell’Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea
abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il
contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e
quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e
l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la
salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel
rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere,
della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto
comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti
offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di
pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che
svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le
trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio
comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o
morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme
speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona,
non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico
a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e
siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli
che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti
previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di
trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e
l’autonomia editoriale del fornitore
di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come
tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei
prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e
divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura
dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni o notizie contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità
penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla
capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o
locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad
oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a
tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai
seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della
pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b)
previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete o di fornitore di
contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione
per l’attività di operatore di rete, per le attività
di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato; l’autorizzazione non comporta
l’assegnazione delle radiofrequenze, che è
effettuata con distinto provvedimento in applicazione della
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c)
previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via
satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui
alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata
dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni
per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale,
con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in
ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque,
che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e
che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di
irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva
e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti,
controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete
cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di
accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza
pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei
diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d’autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle
infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione
dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove
svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità
se parata per ciascuna autorizzazione;
2) l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione
non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di
contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e
informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla
legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal
comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le
relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica.
2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse
generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle
opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in
ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in
condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo
spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale per rendere effettiva l’osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di
propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori
indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la
cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria
di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme
di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un
terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva
all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti
che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva
non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco
della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione
dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle
emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di
non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito di
utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione
dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non
comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e
televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione non sono
soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per le emittenti
televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di
contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi
pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della credulità
popolare anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed
assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol,
totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo
Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad
eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE
del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione
di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere
stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente
due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque
minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di
trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di
informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999,
n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «,
attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle
manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero
qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore
dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea
e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri
relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali
per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di
cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro
a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni,
agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall’articolo 1,
lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui
alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle
condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per
cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono
ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di
entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un
decimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000
euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo
eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro,
potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti:
«per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in
contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da
inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i
predetti programmi, l’autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna
emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di
dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di
preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere
contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni,
che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione
si intende rilasciata.
5.
L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano
presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo
massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel
tempo di interconnessione programmi di acquisto o
produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere
operanti sotto la giurisdizione di Stati membri
dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata
Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre
1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In caso di eventuale
interconnessione con canali satellitari o con
emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato
al 50 per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall’articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o
interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti,
durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie.
L’applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da
ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o
sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento,
ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si
applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle
norme contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di
nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma
1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle
promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere
osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire
fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi
pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo
15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di
inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni
inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data
adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon
ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo
le procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai
commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di
personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto
1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e
350.000 euro.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni
sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da
eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì
vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei
suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di
campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse
finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon
ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile
1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei
minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche
secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e
riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su
frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa
Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che
svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate,
ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale,
provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate
comporta la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha
assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a
regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti
operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in
ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome
Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono
acquisiti secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della
legislazione vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i
relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e
al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del
pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il
rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM)
la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei
dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati
dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema
integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui
all’articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno
del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o
fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti
nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
all’articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo
di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo
sono nulli.
5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all’ultimo periodo del medesimo comma le
parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle
comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema
integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente,
né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3.
I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei
diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma
diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione
del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi, da convenzioni con soggetti
pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all’articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di
quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie di stampa
a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche
per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle
opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come
definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi
complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per
cento del sistema medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai
criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima
del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi
restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 8
della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di pubblicità» sono inserite le
seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita
dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte
di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll’articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico
della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione,
delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c)
attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze
in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o
per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo
conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei
programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con
particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di
operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo
svolgimento dell’attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che consenta
di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società
concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di
programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di
Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa
intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di
iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione
dell’impresa; ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito regionale o
provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità giuridica ed economica
dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela
dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere
entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo,
con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere
definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE
ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla
base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio
regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli
obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria
con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione,
alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente
innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di
maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei
gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante
interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso
l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di
Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta
e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle
autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle
esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto
di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva
su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la
regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4,
comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla
lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in
relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo
svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione
di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore
svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto
dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del
finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità
separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del
suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o
attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e
definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta
vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere
i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il
bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al
Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione
nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione si applicano le
norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce
l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire
alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale
anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come
desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con
riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare,
direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle
norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai
sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio
conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità
del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma
1, d’ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al
rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in
ogni fase dell’istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o
persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di
cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al
comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone,
inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta
giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la
sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e
l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato
dall’assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e
di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a
giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in
attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non
retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri
sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e
diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l’assemblea è convocata con preavviso,
da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi
diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su
tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima
dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista
presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero
di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui
siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al
numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna
lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del
quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta
eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al
presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del
consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma
lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato.
Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione
secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria
convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi
allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione
dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente,
sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere
favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di
uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura
della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per
altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per
incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini
di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per
effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori
provvedimenti
2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione
sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le
funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge
relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il
procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante
dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in
conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi
regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi
dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno
un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima
di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla
concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita
nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi
il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal
medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla
modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti
titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al
limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di
liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono
modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi
all’acquisto e alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si
applica la disposizione dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti
esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti
previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi
dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le
predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente
operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i
soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni
operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di
trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e
successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è
rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo
concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una
copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione
contenuta nella domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto
dall’articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere
presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a
raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché
rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di
titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento
della popolazione, possono proseguire nell’esercizio dell’attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei
programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in
vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti
analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica
digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento
dell’attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi
televisivi, di cui all’allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1o marzo
2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle
imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema
analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un
equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai
sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione
nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica
analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in
relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche
relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono
individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche
ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 23.
4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può
irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con
un’offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del
territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1o gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1o gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta
dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze
in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50
per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento di cui al comma 3, l’Autorità invia una relazione al
Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella
quale dà conto dell’accertamento effettuato. Ove l’Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni,
adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più
bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale
analogico, nei quali avviare entro il 1o gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la
trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre
programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in
particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l’ideazione, la realizzazione
e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono
inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per
cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al
comma 7 dell’articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli
incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai
programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato
o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 21, comma 3,
conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto
dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi
per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in
tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare
la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in
tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi
che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica
digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento
delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano
consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei
soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano
contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50
per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23, fino alla completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per
cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore
in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle
lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 35 della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre
2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della
licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza
in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione
inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in
ambito regionale. Ai fini dell’impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai
sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica
digitale, in deroga all’articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per
l’attività di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all’estero, anche con
riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l’estero, ai sensi del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle
specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da
almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto
principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o
analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non
siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra
indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello
del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22
e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto
previsto dall’articolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo 3 e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto
dall’articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e
9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.