ASSEGNI FAMILIARI
Decreto Legge n. 69 del 1988
"Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti".
Testo Coordinato Del Decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69
Testo Coordinato Del Decreto-Legge 13 marzo 1988, n. 69
Testo del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988), coordinato con la legge di conversione 13 maggio 1988, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 14 maggio 1988), recante: "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti".
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988
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Titolo I
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE
AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ..... ))
Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (a), sono sostituiti dai seguenti: "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita' previsto dall'articolo 10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata".
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (b), e' abrogato.
Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (a), cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. (( I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. ))
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (b), nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (c), e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (d).
6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (e), di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. (( Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse ))(( condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli,))(( le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ))(( ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di ))(( infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e ))(( permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ))(( nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non ))(( abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. ))(( 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 ))(( il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che ))(( non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo ))(( che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato ))(( un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini ))(( italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale ))(( in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli ))(( Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato ))(( dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il ))(( Ministro degli affari esteri. ))
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. (( 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso ))(( piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui ))(( l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile ))(( con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque ))(( spettante. )) ))
9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (f). L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1 luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. (( 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui ))(( all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, ))(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. ))(( 440 (g), continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli ))(( assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto ))(( del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e ))(( successive modificazioni e integrazioni.
))
))
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI
NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE GESTIONI DEGLI ENTI PORTUALI
Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a), sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (b). Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio.
(( 2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto ))(( franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria ))(( fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del ))(( 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del ))(( Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 (f), ))(( ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di ))(( cui al comma 1 non si applica altresi' in detto scalo. Le ))(( modalita' di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi ))(( vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste ))(( saranno definite con decreto del Ministro della marina ))(( mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in ))(( esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto allegato. ))
3. ((
Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a) , e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.
Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma )) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a) , e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali, nonche' le merci contenute nei contenitori caricati su navi portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), sono aumentate di sei volte.
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtu' della legge 22 ottobre 1973, n. 958 (d), determina con proprio decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere applicate la tassa di ancoraggio e la soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), nelle misure aggiornate in base al presente decreto.
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonche' nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e' devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate (( ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali)) .
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (c), e' devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.
Commi 8 e 9 (soppressi dalla
legge di conversione).
legge di conversione).
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 (a), nonche' le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 355 (e), per i porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, e rivalutate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (b).
Art. 4. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni
. 2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, e' ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.
3. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 22 maggio 1987, n. 200, 21 luglio 1987, n. 296, 21 settembre 1987, n. 386 (a).
Titolo II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a), si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attivita' svolta dall'Istituto.
Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI
FAMILIARI
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Reddito familiare Numero dei componenti del nucleo familiare (migliaia di lire) 1 2 3 4 5 6 7 o +
Importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire) Fino a 12.000 . . . . 60 90 160 230
300 370 440 12.001 - 15.000 . . . 20 70 140 200 280 360 420 15.001 - 18.000 . . . - 50 110
170 250 350 400 18.001 - 21.000 . . . - 20 80 140 220 330 380 21.001 - 24.000 . . . - - 50
110 200 320 360 24.001 - 27.000 . . . - - 20 80 170 300 340 27.001 - 30.000 . . . - - -
50 120 270 310 30.001 - 33.000 . . . - - - 20 70 240 280 33.001 - 36.000 . . . - - - -
20 210 260 36.001 - 39.000 . . . - - - - - 100 230 39.001 - 42.000 . . . - - - - - -
100 oltre 42.000 . . . . - - - - - - - N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 (a), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo
1. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
FAMILIARI
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Reddito familiare Numero dei componenti del nucleo familiare (migliaia di lire) 1 2 3 4 5 6 7 o +
Importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire) Fino a 12.000 . . . . 60 90 160 230
300 370 440 12.001 - 15.000 . . . 20 70 140 200 280 360 420 15.001 - 18.000 . . . - 50 110
170 250 350 400 18.001 - 21.000 . . . - 20 80 140 220 330 380 21.001 - 24.000 . . . - - 50
110 200 320 360 24.001 - 27.000 . . . - - 20 80 170 300 340 27.001 - 30.000 . . . - - -
50 120 270 310 30.001 - 33.000 . . . - - - 20 70 240 280 33.001 - 36.000 . . . - - - -
20 210 260 36.001 - 39.000 . . . - - - - - 100 230 39.001 - 42.000 . . . - - - - - -
100 oltre 42.000 . . . . - - - - - - - N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 (a), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo
1. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".