Cognome

Legge N. del 25 febbraio 2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COGNOME DEI FIGLI

XVIII legislatura

AA.SS. 170, 286, 1025, 2102, 2276 e 2293

Disposizioni in materia di cognome dei figli

febbraio 2022 n. 502


Martedì 22 febbraio, la Commissione Giustizia ha dato avvio alL’esame congiunto, in sede referente, dei ddl nn. 170, 286, 1025, 2102, 2276 e 2293, recanti modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli. È stato dichiarato l’intento di ritirare il ddl 1025. Il Senatore Urraro ha illustrato il contenuto dei ddl. Il Senatore Pillon ha preannunciato sul tema del doppio cognome un disegno di legge da parte del suo gruppo. È stato fissato il termine del 25 febbraio per indicare i soggetti da ascoltare per poi, arrivare successivamente, ad un testo condiviso.

Dossier del Servizio Studi del Senato, febbraio 2022 n. 502 - AA.SS. 170, 286, 1025, 2102, 2276 e 2293 - Disposizioni in materia di cognome dei figli

Il Dossier raccoglie, previa disamina del quadro normativo di riferimento, il contenuto dei citati disegni di legge che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome dei figli, permettendo tutti, con diverse soluzioni, l’attribuzione anche del cognome materno. I disegni sono tra loro abbastanza simili, le indicazioni lasciano liberi i genitori di scegliere di attribuire al figlio il cognome paterno, materno o di entrambi e, in caso di disaccordo tra loro è prevista un’ attribuzione in ordine alfabetico. Sono dettati criteri di attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio (se riconosciuto contestualmente vale quanto previsto per il figlio di genitori coniugati) ed al figlio adottato. Prevista anche una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne al quale è riconosciuto di aggiungere il cognome materno con una semplice dichiarazione personale alL’ufficiale di stato civile. Alcune delle proposte di legge (in particolare AA.SS. 170, 1025 e 2293) intervengono anche sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi. A cura delL’Avv. Maria Limongi Disposizioni in materia di cognome dei figli

 

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INDICE

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO

CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE

a) A.S. 170 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

b) A.S. 286 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

c) A.S. 1025 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

d) A.S. 2102 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

e) A.S. 2276 Modifiche al codice civile in materia di cognome

f) A.S. 2293 Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

IL TEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI IN PARLAMENTO: NELLA XVII E NELLA ATTUALE LEGISLATURA

TESTI A FRONTE

 


PREMESSA

I disegni di legge in esame intervengono sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno. Alcune delle proposte di legge (si tratta in particolare degli AA.SS. 170, 1025 e 2293), poi, intervengono anche sulla normativa civilistica relativa al cognome dei coniugi.

 

QUADRO NORMATIVO

Il diritto al nome trova riconoscimento a livello costituzionale nell'art. 22 Cost., secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome", da leggersi in combinato disposto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce in via generale i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali è pacificamente annoverato il diritto all'identità personale. Il nome, secondo la Corte costituzionale, "assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione (...) accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare"(Sentenza n. 13/1994).

L'art. 6 del codice civile specifica che ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome) e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se non nei casi e con le formalità richieste dalla legge.

Per quanto concerne più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l'ordinamento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l'attribuzione del cognome al figlio legittimo.

La trasmissione del patronimico sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti al cognome. Preliminarmente alla disamina della normativa è opportuno osservare che tale disciplina è stata oggetto di un recente intervento della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità di ogni forma di automatica attribuzione del cognome paterno (vedi box).

In particolare, per quanto concerne il codice civile, l'art. 237, secondo comma c.c. in tema di possesso di stato, poneva- già nella sua formulazione anteriore al d.lgs. 154/2013- come elemento costitutivo l'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere. L'art. 262 c.c., poi, prevede che"il figlio nato fuori dal matrimonio deve assumere il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è contemporaneo di entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre". Quando però la paternità viene accertata successivamente al riconoscimento della madre, spetta al figlio decidere se vuole assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre; se, invece, la filiazione è stata accertata o riconosciuta dopo l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli se è ormai diventato segnodella sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello del genitore che successivamente l'ha riconosciuto. Nel caso in cui il figlio sia minore la decisione sul cognome compete al giudice, previo ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'adottato di maggiore d'età aggiunge ai sensi dell'art. 299 c.c. il cognome dell'adottante premettendolo al proprio. La disposizione precisa che, nel caso di adozione compiuta da coniugi, l'adottato debba assumere il cognome del marito. Ulteriori disposizioni in tema di nome sono poi dettate dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. L'attuale art. 29, secondo co. del d.P.R. 396/2000 richiede - in relazione alla dichiarazione di nascita- l'enunciazione del prenome che si vuole attribuire. L'art. 33, co. 1, del DPR 396/2000, poi, prevede che"il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a s2102ua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato". Da ultimo l'art. 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 vieta di imporre al bambino lo stesso prenome del padre vivente, allo scopo di evitare omonimie dovute all'identità del cognome.

A livello di fonti sovranazionali, la Carta di Nizza (2000) sui diritti fondamentali delL’Unione Europea, vincolante a seguito delL’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vieta ogni forma di discriminazione basata sul sesso (art. 21) nonché l’obbligo di assicurare la parità tra uomini e donne in tutti i campi (art. 23). Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione del cognome l'articolo 16 della Convenzione sulL’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata dalL’Italia con legge 14 marzo 1985 n. 132) impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, ed in particolare ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (lett. g).

Ancora, le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del (e ancor prima con la risoluzione 37/1978), del Consiglio d'Europa hanno affermato che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal Consiglio stesso, ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nelL’attribuzione del cognome dei loro figli, di assicurare la piena eguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partners, di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome tra figli nati nel e fuori del matrimonio.

Infine gli articoli 8 e 14 della CEDU sanciscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspettodella identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. Proprio per la violazione di tali disposizioni l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti delL’uomo con la Sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia). Il giudice di Strasburgo - mutando in parte il proprio precedente orientamento (Sentenze - di inammissibilità - 12.4.1996, ric. 22940/93 e 6.5.2008, ric. 33572/02) - ha ritenuto la preclusione alL’assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. In proposito la Corte ha rammentato che “ L’articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daró czy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l’uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto delL’individuo di allacciare relazioni con i propri simili” . In relazione alL’art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che “ nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili” ; in relazione al caso dedotto in giudizio “ la Corte è del parere che, nelL’ambito della determinazione del cognome da attribuire al « figlio legittimo» , persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l’attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge” (sulla giurisprudenza della CEDU vedi ultra più in dettaglio).

Più in generale, la Corte di Strasburgo è intervenuta su diversi profili afferenti al diritto al nome: dalla libertà dei genitori di scegliere il prenome dei figli (Sentenze 24.10.1996 ric. 22500/93 e 6. 12.2007 ric. 10163/02), ai requisiti per ottenere il cambiamento del cognome (Sentenza 25.11.1994, ric. 18131/91), alla conservazione di un cognome già acquisito e diventato segno identificativo della personalità (Sentenza 22.2.1994 ric. 16213/90).

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, il tema dell'attribuzione del cognome ai figli è affrontato in particolare in due Sentenze del 2003 e del 2008. Nella decisione 2 ottobre 2003 (caso C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Belgio), la Corte di Lussemburgo ha affermato che costituisce discriminazione in base alla nazionalità (e dunque violazione degli artt. 12 e 17 del Trattato) il rifiuto da parte dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di consentire che un minore avente doppia nazionalità possa essere registrato allo stato civile col cognome cui avrebbe diritto secondo le leggi applicabili nell'altro Stato membro (nel caso di specie, i minori in questione - aventi nazionalità belga e spagnola - erano stati registrati dall'ufficiale di stato civile belga con il doppiocognome del padre, in ottemperanza alla legge belga che attribuisce ai figli lo stesso cognome del padre, invece che col primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, come previsto dalle leggi e dalle consuetudini spagnole. Conseguentemente, detti minori risultavano chiamarsi Garcia Avello in Belgio e Garcia Weber in Spagna, con conseguenti problemi di carattere pratico, oltre che personale).

Facendo seguito alla Sentenza del 2003, il Tribunale di Bologna, con decreto del 9 giugno 2004, ha stabilito che"la doppia cittadinanza del minore legittima i suoi genitori a pretendere che vengano riconosciuti nell'ordinamento italiano il diritto e la tradizione spagnoli per cui il cognome dei figli si determina attribuendo congiuntamente il primo cognome paterno e materno: solo così sono garantiti al minore il diritto ad avere riconosciuta nell'ambito dell'Unione una sola identità personale e familiare e ad esercitare tutti i diritti fondamentali attribuiti da ciascuna delle normative nazionali, spagnola ed italiana, cui egli è legato da vincoli di pari grado e intensità ".

La sentenza 14 ottobre 2008 (caso C353/06, Grunkin v. Germania) costituisce il corollario della precedente decisione. Le circostanze di fatto appaiono in parte diverse dal precedente caso: il figlio dei coniugi Grunkin ha la sola cittadinanza tedesca e i suoi genitori chiedono non allo Stato ospitante, la Danimarca, bensì allo Stato di origine, la Germania, il riconoscimento del doppio cognome attribuito secondo legislazione danese. In questo caso non viene evidentemente in rilievo una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità atteso che le autorità hanno applicato al minore la stessa regola riservata a tutti cittadini tedeschi. Trovano invece applicazione i principi relativi alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione: il cittadino di uno Stato membro che abbia circolato in un altro Stato ha il diritto di conservare il cognome attribuito secondo la legislazione dello Stato di residenza; il cognome così attratto alla sfera del diritto comunitario prevale su norme interne dello Stato di origine eventualmente difformi. Pur in assenza di un parametro testuale espressamente dedicato al nome, applicando i principi comunitari di cittadinanza europea, libertà di circolazione e divieto di discriminazione in base alla nazionalità , la giurisprudenza europea consegue l'effetto di tutelare l'identità personale del singolo, come soggetto che deve essere registrato e conosciuto come la stessa e unica persona in tutti gli Stati membri.

La questione relativa all'attribuzione del cognome è stata oggetto poi di un ampio dibattito anche nella giurisprudenza nazionale.

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l’illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui- con riguardo ai figlinati fuori dal matrimonio e agli adottati- prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori. Tale decisione prende le mosse dalla rimessione effettuata nel 2013 dalla Corte d’ appello di Genova, la quale ha sollevato − in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione delL’ordinamento dello stato civile, a norma delL’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede"L’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori".

Il giudice rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione delL’art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto alL’identità personale, che implica il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali. Viene, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro.

La Corte Costituzionale, nelL’esaminare la questione sottopostale, l’ha ritenuta fondata, censurando la norma sulL’automatica attribuzione del cognome paterno nella parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno. La Corte rileva come a distanza di molti anni dalla precedente sentenza del 2006 (vedi supra) nel nostro ordinamento non sia stato ancora introdotto un « criterio diverso, più rispettoso delL’autonomia dei coniugi» ; neppure con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma delL’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa equiparazione della disciplina dello status di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l’unicità dello status di figlio, è stata scalfita la norma oggi censurata.

Nella famiglia fondata sul matrimonio resta così attualmente preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno. La Consulta ritiene, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti delL’uomo, che tale preclusione pregiudichi il diritto alL’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’ irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia delL’unità familiare. Per tutte queste motivazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme del codice civile richiamate anche se solo nella parte in cui, impongono, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, l'automatica trasmissione del cognome paterno.In assenza delL’accordo dei genitori, pertanto, residua la generale previsione delL’attribuzione del cognome paterno.

In precedenza la Consulta era stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno (sentenza n. 61 del 2006). In quell'occasione i giudici, pur definendo l'attribuzione automatica del cognome paterno un « retaggio di una concezione patriarcale della famiglia » , dichiararono inammissibile la questione, con una pronuncia in sostanza di"incostituzionalità accertata, ma non dichiarata". La Corte, infatti, pur riscontrando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata in ragione della necessità di non invadere con una sentenza di tipo manipolativo la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore.

Sul tema del cognome è recentemente re intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé , la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Secondo la Consulta la suddetta disposizione del codice civile si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delL’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte, in questo caso giudice a quo della questione, era stata a sua volta investita dal Tribunale di Bolzano. Il giudice altoatesino, chiamato a decidere sul ricorso proposto dal PM, ai sensi delL’art. 95 del d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione delL’ordinamento dello stato civile), al fine di ottenere la rettificazione delL’atto di nascita di una bambina, cui i genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuire il solo cognome materno, prendeva atto che tale scelta dovesse considerarsi preclusa dal primo comma dell'articolo 262 c.c. Questa disposizione, anche come interpretata dalla Sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale, non sembra riconoscere la possibilità per genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno, essendo unicamente consentita l'assunzione in aggiunta al patronimico del cognome della madre. Il Tribunale dubitava quindi della compatibilità costituzionale di tale preclusione, la quale si sarebbe posta in contrasto con l’art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela delL’identità personale; l’art. 3 Cost., sotto il profilo delL’uguaglianza tra donna e uomo, e con l’art. 117, I c., Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali delL’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Il Giudice delle leggi richiama nell'ordinanza la propria pronuncia n. 286/2016. Dopo aver rilevato come il proprio monito ad una sollecita rimodulazione della disciplina non abbia avuto sé guito, la Corte ritiene di non potersi esimere, ai fini della definizione del giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale delL’art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione delcognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, c. I, Cost., quest’ ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Con l'ordinanza n. 18 il Giudice costituzionale ha quindi disposto la rimessione davanti a sé delle questioni di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli 2, 3 e 117 Cost., poiché lo stesso meccanismo consensuale – che il rimettente vorrebbe estendere alL’opzione del solo cognome materno – non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.

Relativamente alla giurisprudenza di legittimità , (successiva alla sentenza del 2006 della Corte costituzionale), si segnala in primo luogo la decisione 14 luglio 2006, n. 16093 con la quale la Corte di Cassazione, seguendo le indicazioni della Consulta, conferma la sentenza con la quale si era negato ai ricorrenti l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore in favore del cognome materno. Successivamente la Corte di Cassazione ha ritenuto di modificare la propria posizione, (in ragione della sopravvenuta interpretazione dell'art. 117, co. 1 Cost, data dalla Corte costituzionale nelle sentenza n. 348 e 349 del 2007) con l'ordinanza interlocutoria 22 settembre 2008, n. 23934 () (le cui argomentazioni sono peraltro riprese dal Giudice costituzionale nella sentenza del 2016). Con tale ordinanza la prima sezione della Cassazione - ritenendo che, in virtù del rinvio mobile contenuto nell'art, 117 Cost, l'art. 16 della Convenzione di New York e gli artt. 8 e 14 della CEDU dovessero imporsi sulla regola del patronimico- chiedeva infatti al Primo Presidente di valutare "se possa essere adottata un'interpretazione della norma di sistema (che impone nel caso di filiazione legittima l'attribuzione del cognome paterno) costituzionalmente orientata ovvero- se tale soluzione sia ritenuta esorbitante dai limiti dell'attività interpretativa- la questione possa essere rimessa nuovamente alla Corte costituzionale".

La Suprema Corte, peraltro, al fine di fugare ogni dubbio circa il possibile vuoto normativo derivante da un eventuale intervento manipolativo della Consulta, sempre in quella sede precisava che "la soluzione...appare"a rima obbligata", perché non si tratta di scegliere tra una pluralità di alternative, ma solo tra l'ammettere o escludere la possibilità di deroga alla norma di sistema, in un contesto in cui le altre fattispecie non resterebbero prive di regole, dovendo alle stesse comunque applicarsi la predetta norma implicita (ovvero la regola del cognome del padre)".

 

CONTENUTO DEI DISEGNI DI LEGGE

 

a) A.S. 170 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

 

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina civilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome ai figli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l’art. 143- bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica “ Cognome della moglie” , stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze).

Il nuovo art. 143- bis, ora rubricato “ Cognome dei coniugi ” , prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome .

Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo:

  • l’art. 156- bis c.c., che prevede il possibile divieto del giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole nonché la possibile autorizzazione alla moglie, per gli stessi motivi, di non usare il cognome stesso;
  • i commi 2, 3 e 4 delL’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) che prevedono: che a seguito del divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (secondo comma); la possibile conservazione del cognome del marito aggiunto al proprio nelL’interesse meritevole di tutela suo o dei figli, su autorizzazione del tribunale con la stessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (terzo comma); la possibilità di modificare tale ultima decisione con sentenza per motivi di particolare gravità , su istanza di una delle parti (quarto comma).

L’articolo 2 del ddl 170 introduce nel codice civile l’art. 143- bis .1, rubricato “ Cognome del figlio di genitori coniugati” , che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile:

  • il cognome del padre,
  • il cognome della madre
  • il cognome di entrambi, nelL’ordine concordato (primo comma).

Pare utile valutare una più puntuale formulazione del primo comma delL’art. 143-bis.1 che,

anzichè alla “registrazione del figlio allo stato civile” , potrebbe fare riferimento alla “ registrazione delL’atto di nascita del figlio allo stato civile” .

In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi delL’art. 143- bis .1 stabiliscono:

- che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati alL’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ ultimo (terzo comma);

- che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

Considerazioni analoghe a quelle espresse per il primo comma delL’art. 143bis. possono essere espresse in relazione alla formulazione del terzo comma dello stesso articolo. Si potrebbe quindi formulare il terzo comma facendo riferimento, anziché a “ I figli degli stessi genitori coniugati registrati successivamente… ” a “ I figli degli stessi genitori coniugati i cui atti di nascita sono registrati successivamente… ” .

Si osserva, inoltre, come il quarto comma delL’art. 143-bis.1 non preveda le modalità di manifestazione della scelta del cognome da trasmettere ai figli.

L’articolo 3 del disegno di legge riformula l’art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte delL’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).

Si osserva che non è evidente, in tale ipotesi: se al minore di 14 anni una volta raggiunto tale limite di età debba essere comunque chiesto il consenso al mantenimento del doppio cognome; se a un suo eventuale diniego consegua la perdita del cognome aggiunto.

Ove il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori (quindi, sia in caso di riconoscimento contemporaneo che successivo) se uno dei due ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio solo uno a sua scelta. l’ultimo comma del nuovo art. 262, estendendo la disciplina delL’art. 143- bis .1, terzo comma, prevede che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

L’articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione delL’art. 299 del codice civile relativo al cognome delL’adottato maggiore di età . La nuova disciplina prevede che l’adottato anteponga al proprio cognome quello delL’adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l’adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi decidono d’ accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l’ordine concordato) ai sensi delL’art. 143- bis .1, introdotto dalL’art. 2; in mancanza di accordo, si segue l’ordine alfabetico (comma 1).

Si osserva che l’ultima previsione pare essere riferita al caso di mancato accordo sulL’ordine da dare al doppio cognome.

Il comma 2 delL’art. 4 sostituisce l’art. 27 della legge sulL’adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti delL’adozione sullo status del minore adottato. Tale disposizione stabilisce attualmente che, a seguito delL’adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Il nuovo art. 27 -confermando l’acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio - estende alL’adottato la disciplina per l’attribuzione del cognome di cui alL’art. 143-bis.1 c.c. (art. 2 del ddl.). Sono abrogati, quindi, i commi 2 e 3 delL’attuale art. 27 che prevedono, rispettivamente;

- che se l’adozione è disposta nei confronti di moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei (il riferimento è al caso di separazione tra i coniugi affidatari che intervenga nel corso dell'affidamento preadottivo; in tal caso, infatti, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta);

- che, a seguito delL’adozione, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (si tratta dei divieti a contrarre matrimonio con persone della famiglia di origine con cui l’adottato abbia un vincolo di parentela ex art 87 c.c.).

Infine, l’articolo 5 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti alL’estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti alL’estero (cd. A.I.R.E.) tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

L’AIRE è costituita presso i comuni di nascita o di ultima residenza del cittadino italiano trasferito alL’estero o, nel caso di cittadini italiani nati alL’estero, presso il comune di Roma. Un’ anagrafe cumulativa dei dati contenuti presso i comuni è tenuta dal Ministero delL’interno. Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE reca l’indicazione relativa alL’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza (L. 470/1988, art. 1, comma 7). Sono iscritti alL’AIRE (L. 470/1988, art. 2, comma 1):

  • i cittadini italiani che si sono trasferiti in modo permanente alL’estero e che conseguentemente sono stati cancellati dalL’anagrafe della popolazione residente (APR) nelL’originario comune di residenza;
  • i cittadini italiani nati alL’estero il cui atto di nascita sia stato registrato in Italia;
  • le persone residenti alL’estero che acquisiscono la cittadinanza italiana;
  • i cittadini italiani per i quali la residenza alL’estero possa essere accertata da un provvedimento delL’autorità giudiziaria;
  • i cittadini italiani nati e residenti alL’estero, i cui ascendenti non sono nati, né sono mai stati residenti, in Italia.

L’AIRE viene aggiornata continuamente a seguito delle variazioni che intervengono nel tempo: gli ufficiali di anagrafe dei comuni che eseguono le iscrizioni e le cancellazioni hanno l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Ministero dell’interno, che le comunica a sua volta agli uffici consolari competenti (L. 470/1988, art. 5, comma 1).

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono dichiararlo all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento (L. 470/1988, art. 6, comma 1).

Si osserva che la formulazione dell'articolo 5 pare estendere le disposizioni italiane sul cognome dei figli anche ai figli italiani nati all'estero, indipendentemente dalle disposizioni vigenti nel paese di nascita.

 

b) A.S. 286 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

 

Il disegno n. 286, di iniziativa della sen.Unterberger, è composto da sette articoli.

L’articolo 1 introduce nel codice civile l’art. 143- quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato.

I genitori effettuano la scelta alL’atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

L’articolo 2 della proposta modifica la disciplina delL’art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. La formulazione del nuovo art. 262 è analoga a quella introdotta dalL’art. 3 del disegno di legge n. (v. sopra).

L’articolo 3, comma 1, sostituisce l’art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina delL’assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. La disposizione in esame stabilisce che l’adottato assuma il cognome delL’adottante anteponendolo al proprio. Ove l’adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire alL’adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi; in tale ultimo caso, anteponendo il cognome materno). Nel caso di adottato con doppio cognome si prevede che l’adottato debba indicare il cognome da mantenere. Il comma 2 delL’art. 3 sostituisce il primo comma delL’art. 27 della legge sulL’adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo art. 299 c.c.. Confermando l’attuale previsione secondo cui, a seguitodelL’adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo art. 27 rinvia – per l’attribuzione del cognome alL’adottato - alla disciplina introdotta al comma 1 dal nuovo art. 143- quater c.c.

L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione precisa che tale facoltà è riconosciuta solo al figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Quest'ultima disciplina, alla quale sono sottese anche evidenti ragioni di sicurezza pubblica, prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 5. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenne nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia morto) e del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età .

 

c) A.S. 1025 Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

 

Il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maiorino e Dessì , è composto di otto articoli.

L'articolo 1 sostituisce l’art. 143- bis del codice civile prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome e hanno il dirittodi trasmetterlo al proprio figlio. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo:

  • L’art. 156- bis c.c., che prevede il possibile divieto del giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole nonché la possibile autorizzazione alla moglie, per gli stessi motivi, di non usare il cognome stesso;
  • i commi 2, 3 e 4 delL’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970) che prevedono: che a seguito del divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (secondo comma); la possibile conservazione del cognome del marito aggiunto al proprio nelL’interesse meritevole di tutela suo o dei figli, su autorizzazione del tribunale con la stessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (terzo comma); la possibilità di modificare tale ultima decisione con sentenza per motivi di particolare gravità , su istanza di una delle parti (quarto comma).

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’art. 143- bis .1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato, per un massimo di un cognome per genitore. I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, che comprova l'accordo di cui al comma precedente. In assenza della dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Gli ultimi due commi del nuovo art. 143bis .1 stabiliscono:

- che i figli degli stessi genitori, registrati alL’anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest’ ultimo;

- che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno.

L’articolo 3 della proposta modifica la disciplina delL’art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143- bis .1 per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte delL’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge - anteponendolo o postponendolo - al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).

L’articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione delL’art. 299 del codice civile relativo al cognome delL’adottato maggiore di età . La nuova disciplina prevede che l’adottato anteponga al proprio cognome quello delL’adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l’adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l’art. 143- bis .1.

L’articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti alL’estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti alL’estero (cd. A.I.R.E.).

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 prevede infine l'entrata in vigore.

 

d) A.S. 2102 Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

 

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti, Caliendo e altri, è composto da sette articoli.

L’articolo 1 introduce nel codice civile l’art. 143- bis .1, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente portano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

L’articolo 2 del disegno di legge riformula l’art. 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte delL’altro genitore avvenga successivamente, anche in via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Gli ultimi due commi del nuovo art. 262, estendendo la disciplina delL’art. 143- bis .1, secondo e terzo comma, prevedono che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio e che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno.

L’articolo 3, comma 1, sostituisce l’art. 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina delL’assunzione del cognome del figlio adottato. La disposizione in esame stabilisce che l’adottato assuma il cognome delL’adottante anteponendolo al proprio. Ove l’adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire alL’adottato (in caso di mancato accordo il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico). Nel caso di adottato con doppio cognome si prevede che l’adottato debba indicare il cognome da mantenere. Il comma 2 delL’art. 3sostituisce il primo comma delL’art. 27 della legge sulL’adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo art. 299 c.c.. Confermando l’attuale previsione secondo cui, a seguito delL’adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo art. 27 rinvia – per l’attribuzione del cognome alL’adottato - alla disciplina introdotta al comma 1 dal nuovo art. 143quater c.c.

L'articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre. La disposizione precisa che tale facoltà è riconosciuta solo al figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 7 contiene disposizioni finali.

 

e) A.S. 2276 Modifiche al codice civile in materia di cognome

 

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi, Fedeli e altri, è composto da nove articoli.

Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l’art. 143- bis del codice civile prevede che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l’art. 156- bis c.c.; i commi 2, 3 e 4 delL’art. 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970).

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’art. 143- quater, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cuisono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta.

L’articolo 3 del disegno di legge modifica la disciplina delL’art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143- quater per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte delL’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità . In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143- quater, terzo e quarto comma.

L’articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione delL’art. 299 del codice civile relativo al cognome delL’adottato maggiore di età . La nuova disciplina prevede che l’adottato anteponga al proprio cognome quello delL’adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l’adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l’art. 143- quater. Il comma 2 delL’art. 4 sostituisce l’art. 27 della legge sulL’adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo art. 299 c.c.. Confermando l’attuale previsione secondo cui, a seguito delL’adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo art. 27 rinvia – per l’attribuzione del cognome alL’adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo art. 143- quater c.c.

L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso precisa l'articolo 237 c.c. devono concorrere i seguenti fatti costitutivi: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. A questi il disegno di legge in esame aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede allaannotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

 

f) A.S. 2293 Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

 

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris, Errani e altri, è composto da otto articoli.

Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143- bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio e abrogando l'articolo 156- bis, e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-quater, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, la disposizione prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i princì pi del nuovo articolo 143- quater (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

L'articolo 5 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce una nuova procedura semplificata, consistente nella dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano stategiudizialmente dichiarate. L'articolo 5 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da adottare con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della legge – le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale.

 

IL TEMA DELLA ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI IN PARLAMENTO: NELLA XVII E NELLA ATTUALE LEGISLATURA

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha affrontato la questione relativa alla attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, attraverso l'esame di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare. In particolare l'AS 1628, già licenziato dalla Camera dei deputati ed approvato dalla Commissione giustizia del Senato, non è mai stato esaminato dall'Assemblea del Senato.

 

Scarica il PDF per consultare le modifiche al codice civile.

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