L’art. 473 bis.12 al quarto comma prevede che nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso introduttivo sia allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Il legislatore chiarisce che il piano debba essere allegato al ricorso introduttivo, nei procedimenti che riguardano figli minori.
Il piano non deve essere depositato nei procedimenti congiunti (a conferma, si vedano le prime circolari dei Tribunali di Padova 7.4.2023, Massa 27.3.2023, Avellino 21.4.2023, Bolzano e Macerata 21.4.2023), né tantomeno nei procedimenti di negoziazione assistita.
Il Lessico ha predisposto una prima bozza di piano genitoriale, molto schematico e di facile consultazione, utile sia per le parti che per i loro legali che per i giudici.
Come potrete verificare, si propone di suddividere la prima parte del piano in due sezioni, una che fotografa la situazione attuale del minore e la seconda quelle proposta dalla parte ricorrente (o convenuta); una seconda parte sintetizza le principali abitudini di vita del minore; ed una terza parte indica la regolamentazione presente e proposta del periodo non scolastico.
Si ricorda che l’art. 473 bis.50 prevede, per i procedimenti contenziosi della crisi familiare che il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, possa indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e possa formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti; se le parti accettano la proposta, “il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39”.