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...Riforma cartabia a piccole dosi

Una rubrica realizzata per creare uno spazio di approfondimento sulle novità più importanti della "Riforma Cartabia a piccole dosi” spiegata articolo per articolo.

La riforma Cartabia a piccole dosi. 2) Il procedimento unitario della famiglia: composizione dell'organo giudicante

A cura di Avv. Maria Limongi e Avv. Maria Silvia Zampetti

La seconda disposizione introdotta dalla riforma della giustizia civile riguardante il processo di famiglia è l’art. 473-bis.1 c.p.c. che individua la composizione dell’organo giudicante.


Nelle controversie familiari, il tribunale, sia ordinario che per i minorenni, giudica in composizione collegiale, con la possibilità che la trattazione e l’istruzione possano essere delegate ad un componente del collegio stesso.

Relativamente ai procedimenti de responsabilitate dinanzi ai tribunali per i minorenni, la delega ai giudici onorari potrà operare solo per specifiche attività.

Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

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