La seconda disposizione introdotta dalla riforma della giustizia civile riguardante il processo di famiglia è l’art. 473-bis.1 c.p.c. che individua la composizione dell’organo giudicante.
Nelle controversie familiari, il tribunale, sia ordinario che per i minorenni, giudica in composizione collegiale, con la possibilità che la trattazione e l’istruzione possano essere delegate ad un componente del collegio stesso.
Relativamente ai procedimenti de responsabilitate dinanzi ai tribunali per i minorenni, la delega ai giudici onorari potrà operare solo per specifiche attività.
Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante). - Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio.
Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.