Con il D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149 sono stati abrogati gli artt. 336 bis e 336 octies c.c. e le disposizioni dedicate all’ascolto del minore sono ora organicamente riunite negli artt. 473 bis 4, 473 bis 5, 473 bis 6 c.p.c. e negli artt. 152 quater e 152 quinquies disp. att. c.p.c..
Queste disposizioni che opereranno dal 1 marzo 2023 (per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) danno attuazione all’art. 23 lett. dd) della legge delega che prevede il riordino delle disposizioni sovranazionali dedicate all’ascolto del minore.
In data 23 febbraio 2023 è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022 n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) che reca, inoltre, un emendamento che prevede la proroga al 30 giugno 2023 del divieto di delegare l’ascolto del minore ai giudici onorari presso i TM. L’emendamento approvato così recita:
Dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere il procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.»