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...Riforma cartabia a piccole dosi

Una rubrica realizzata per creare uno spazio di approfondimento sulle novità più importanti della "Riforma Cartabia a piccole dosi” spiegata articolo per articolo.

La riforma Cartabia a piccole dosi 22) Il procedimento unitario della famiglia: il reclamo dei provvedimenti indifferibili di cui agli artt. 473 bis.15 e bis.24, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione in sede pregiudiziale (Cass. 11688/2024)

A cura di Maria Silvia Zampetti

1. La questione di diritto ed il rinvio alla Corte di Cassazione in sede pregiudiziale

L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la facoltà di proporre reclamo con ricorso alla Corte di appello contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22, nonchè contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o contro quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

La disposizione non prevede invece esplicitamente la possibilità di reclamare i provvedimenti indifferibili e urgenti, di cui all’art. 473 bis. 15, quei provvedimenti resi anche inaudita altera parte, soggetti a conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio, al fine di garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti, di cui all’art. 473 bis.21 c.p.c..

Nel silenzio della disposizione, la giurisprudenza si era in un primo momento espressa sia a favore che contro la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, tanto che il Tribunale per i Minorenni di Lecce aveva infine rimesso con ordinanza la questione alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., affinché quest'ultima "indichi il principio di diritto sul quesito se i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. siano reclamabili ed in quali forme".

A seguito del rinvio, la Prima Presidente della Corte, con provvedimento del 6 novembre 2023, ha assegnato la questione sollevata alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto, tenendosi conto dei profili di criticità descritti nel medesimo provvedimento. Ed il Pubblico Ministero ha chiesto enunciarsi il principio di diritto secondo il quale, "per i provvedimenti indifferibili emessi ante causam ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c., è ammissibile il reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d'appello, quantomeno nelle materie di cui al 2 co. dell'art. 473-bis.24 c.p.c.".

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