La definizione di adozione mite data da Gianfranco Dosi, che mette al centro dell’istituto la salvaguardia dei legami affettivi del minore, è ancora la più precisa ed è stata di recente ripresa da una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1476): accogliendo il ricorso proposto da una madre biologica avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona di dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia minorenne, la Corte rileva che “il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una "extrema ratio" cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse. E ciò in considerazione del fatto che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n. 184 del 1983, artt. 44 e segg. e in particolare l'art. 44, lett. d”.
Come vedremo qui di seguito, con la sentenza in questione la Cassazione conferma, riconosce e conclude brillantemente il percorso iniziato quasi venti anni fa in via sperimentale dal Tribunale per i Minorenni di Bari.