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Una rubrica realizzata per creare uno spazio di approfondimento sulle novità più importanti del diritto di famiglia.

La lente di ingrandimento dell’avvocato transfrontaliero

Il caso C.P. v. Spain 11 Giugno 2026
Autodeterminazione della donna e diritto alla salute del nascituro in Spagna all’attenzione della Corte di Strasburgo

A cura dell'avvocata Elena Borsacchi

Sommario:

  1. Introduzione. Il navigatore satellitare

  2. Il caso

  3. Sull’ipotetica violazione dell’articolo 8 della Convenzione

  4. Il sindacato della Corte al cospetto del “macrotema” critico e discusso del bilanciamento tra l’autodeterminazione della donna e il diritto alla salute del nascituro (e della donna stessa): la dissenting opinion della Presidente Šimáčková

  5. Considerazioni conclusive


  1. Introduzione

Dopo qualche mese di pausa, torniamo a riempire la cassetta degli attrezzi dell’Avvocato transfrontaliero aggiungendo una lente di ingrandimento che ci consenta uno “zoom” su uno scenario parzialmente diverso da quello che normalmente trattiamo in questo spazio. Ci distacchiamo soltanto per un momento dagli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile e di diritto internazionale privato per posizionare la nostra lente sul sistema CEDU, commentando la sentenza intervenuta nel caso CP v. Spain in data 11 giugno 2026, che porta in evidenza il tema del bilanciamento tra la tutela dell’autodeterminazione della donna e il diritto alla salute del feto/nascituro(e della donna medesima). La Corte è stata chiamata a pronunciarsi, secondo quanto dedotto con il ricorso, sull’ipotetica violazione degli Articoli 8 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rispettivamente disciplinanti il “diritto al rispetto della vita privata e familiare” e il “diritto alla libertà e alla sicurezza” dell’individuo rispetto all’azione dello Stato. Mentre sul piano dell’ipotetica violazione dell’Articolo 5, la Corte ha ritenuto il ricorso irricevibile ex Articolo 33 paragrafo 3 (a) e 4 della Convenzione ratione materiae come accade nei casi in cui il ricorso è “incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo”, interessante è stata la trattazione del merito della denunciata violazione dell’Articolo 8, che la Corte ha comunque conclusivamente ritenuto insussistente e che qui specificamente commenteremo a prima lettura.

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