L’ultima norma della Sezione II del Capo
III sulle disposizioni speciali del nuovo processo di famiglia affronta
l’argomento dei procedimenti su domanda congiunta, prevedendo una unica
disciplina comune a tutti i procedimenti congiunti della crisi
familiare (separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile,
regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli
nati fuori dal matrimonio).
Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta).
La domanda
congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si
propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'una o dell'altra parte.
Il ricorso
è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui
all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo
comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali
dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso
le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro
rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di
sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne
richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e
depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.
A seguito
del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle
parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti
al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre
giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le
parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la
causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti
necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui
all'articolo 473-bis.12, terzo comma.
Il
collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli
accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con
gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le
modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta
allo stato la domanda.
In caso di
domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio
della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi
economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il
relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in
camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle
parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari
chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.