La grave pandemia che ancora ci
affligge ha colpito severamente le famiglie in crisi.Noi avvocati ci
siamo trovati conseguentemente a far fronte alle richieste di aiuto,
sempre più pressanti, dei nostri clienti, che - oltre all'emergenza
sanitaria - stanno affrontando complicazioni familiari, psicologiche ed
economiche impreviste ed imprevedibili solo un anno fa.
Qui di
seguito si intende quindi effettuare una sintetica ricognizione delle
questioni e degli ambiti in cui, durante questi ultimi mesi, è stato
maggiormente richiesto il nostro intervento, del loro inquadramento
normativo e della prima giurisprudenza che si è espressa sulle
fattispecie stesse, nel tentativo di offrire all'avvocato gli strumenti
più utili ad affrontare la crisi della famiglia nell'emergenza
pandemica.
1) La frequentazione dei figli e le zone
Con gli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 (poi abrogato e sostituito dal
DPCM 3.12.2020), l'Italia è stata divisa in zone, in base al livello di
rischio pandemico: a seconda del variare degli indici che attestano la
gravità del rischio, le Regioni sono collocate nelle zone rossa (nella
legge identificata come "scenario di massima gravità" o scenario di tipo
4), arancione ("scenario di elevata gravità" o scenario di tipo 3) e
gialla, con correlativa individuazione delle misure di contenimento.
2) La crisi economica e la riduzione dell'assegno di mantenimento
La pandemia ha avuto, ha e continuerà ad avere gravi ripercussioni economiche sulle famiglie.
Molto spesso i genitori obbligati alla corresponsione di un assegno
di mantenimento si trovano in difficoltà a provvedere al pagamento dello
stesso, vuoi perché lavoratori dipendenti in cassa integrazione, vuoi
perché lavoratori autonomi o liberi professionisti con fatturato
drasticamente ridotto, vuoi infine perché - lavorando a nero - le
entrate si sono proprio azzerate; la situazione è destinata ad
aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, quando verrà eliminato il
divieto di licenziamento (divieto allo stato prorogato dalla legge di
bilancio al 31.3.2021 - art. 1, comma 310, legge 30 dicembre 2020, n.
178).
3) La crisi pandemica ed il mancato o ritardato pagamento dell'assegno di mantenimento; le conseguenze dell'inadempimento
A prescindere dalla possibilità di chiedere la modifica o la
revisione dell'assegno di mantenimento, il genitore potrebbe sospendere o
ritardare il pagamento dell'assegno di mantenimento, invocando la crisi
economica straordinaria determinata dalla pandemia?