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Una rubrica realizzata per creare uno spazio di approfondimento sulle novità più importanti del diritto di famiglia.
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La pandemia e la crisi della famiglia: piccolo prontuario per l'avvocato
A cura di Maria Silvia Zampetti
13 gennaio 2021
La grave pandemia che ancora ci
affligge ha colpito severamente le famiglie in crisi.Noi avvocati ci
siamo trovati conseguentemente a far fronte alle richieste di aiuto,
sempre più pressanti, dei nostri clienti, che - oltre all'emergenza
sanitaria - stanno affrontando complicazioni familiari, psicologiche ed
economiche impreviste ed imprevedibili solo un anno fa.
Qui di
seguito si intende quindi effettuare una sintetica ricognizione delle
questioni e degli ambiti in cui, durante questi ultimi mesi, è stato
maggiormente richiesto il nostro intervento, del loro inquadramento
normativo e della prima giurisprudenza che si è espressa sulle
fattispecie stesse, nel tentativo di offrire all'avvocato gli strumenti
più utili ad affrontare la crisi della famiglia nell'emergenza
pandemica.
1) La frequentazione dei figli e le zone
Con gli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 (poi abrogato e sostituito dal
DPCM 3.12.2020), l'Italia è stata divisa in zone, in base al livello di
rischio pandemico: a seconda del variare degli indici che attestano la
gravità del rischio, le Regioni sono collocate nelle zone rossa (nella
legge identificata come "scenario di massima gravità" o scenario di tipo
4), arancione ("scenario di elevata gravità" o scenario di tipo 3) e
gialla, con correlativa individuazione delle misure di contenimento.
2) La crisi economica e la riduzione dell'assegno di mantenimento
La pandemia ha avuto, ha e continuerà ad avere gravi ripercussioni economiche sulle famiglie.
Molto spesso i genitori obbligati alla corresponsione di un assegno
di mantenimento si trovano in difficoltà a provvedere al pagamento dello
stesso, vuoi perché lavoratori dipendenti in cassa integrazione, vuoi
perché lavoratori autonomi o liberi professionisti con fatturato
drasticamente ridotto, vuoi infine perché - lavorando a nero - le
entrate si sono proprio azzerate; la situazione è destinata ad
aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, quando verrà eliminato il
divieto di licenziamento (divieto allo stato prorogato dalla legge di
bilancio al 31.3.2021 - art. 1, comma 310, legge 30 dicembre 2020, n.
178).
3) La crisi pandemica ed il mancato o ritardato pagamento dell'assegno di mantenimento; le conseguenze dell'inadempimento
A prescindere dalla possibilità di chiedere la modifica o la
revisione dell'assegno di mantenimento, il genitore potrebbe sospendere o
ritardare il pagamento dell'assegno di mantenimento, invocando la crisi
economica straordinaria determinata dalla pandemia?
La pandemia e le modalità alternative di trattazione delle udienze: l’impatto sul processo di famiglia e le possibili prospettive di riforma
A cura di Maria Silvia Zampetti
23 febbraio 2021
La pandemia ha purtroppo avuto un
enorme impatto anche sulle udienze del processo civile: inizialmente, nella
concitazione dovuta all’improvvisa emergenza ed al fine di tutelare la salute
di magistrati, cancellieri, avvocati e utenti del settore, il Governo ha
ritenuto di disporre una sospensione pressoché generalizzata delle udienze (e
dei termini processuali), salvo limitatissime eccezioni.
Nel contempo, il legislatore ha per
la prima volta previsto la possibilità di “trattare” le udienze con modalità
alternative alla presenza fisica in aula degli avvocati e delle parti.
In questo breve scritto, il primo
paragrafo è dedicato ad una analitica ricostruzione delle norme che si sono
succedute nell’ultimo anno, che apparenecessaria sia per esaminarne la ragionevolezza e l’applicabilità in concreto
al processo della famiglia, sia per comodità pratica di lettura, considerata la
difficoltà di reperire le norme, spesso inserite all’interno di provvedimenti
assai lunghi e di complessa individuazione e “digestione”; tale paragrafo potrà
essere utilizzato quindi come una sorta di “codice”, senza che ne sia
necessaria una preventiva lettura integrale.
Nei successivi paragrafi, sono poi
ricostruite le modalità di trattazione delle udienze disposte con la normativa
emergenziale e ne viene verificata l’applicazione che ne è stata fatta in relazione
alle varie tipologie di cause del processo della famiglia; ed infine
nell’ultimo paragrafo si tenta di verificare se alcune delle modalità
introdotte possano essere mantenute (con le eventuali modifiche e integrazioni)
anche quando l’emergenza sarà terminata, al fine di garantire una trattazione
più rapida ed efficace del processo della famiglia.